È quanto affermato dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 11776 del 10 giugno 2016.
Accolta l'impugnazione proposta da una donna cinese contro la delibera
di approvazione del rendiconto e del relativo stato di ripartizione
delle spese.
Secondo il giudice romano, il criterio di
ripartizione previsto dal regolamento di codominio è del tutto
illegittimo e arbitrario in quanto contrasta con i criteri legali di
ripartizione delle spese per ascensore e scale, stabiliti dall'art. 1124
c.c.
L'assemblea dei condomini non ha il potere di applicare a maggioranza criteri di ripartizione delle spese condominiali diversi da quelli stabiliti dal codice civile.
Quest'ultimi
possono essere derogati solo da clausole regolamentari contrattuali o
apposite convenzioni sottoscritte e/o accettate da tutti i condomini,
nessuno escluso, quindi formate al di fuori delle competenze
dell'assemblea.
Il caso - La proprietaria di un appartamento in condominio impugnava la delibera assembleare di approvazione del rendiconto consultivo
e relativa ripartizione delle spese per violazione dei criteri legali
di riparto delle spese di ascensore adottati nel corso della decisione.
Il
condominio si costituiva in giudizio eccependo, in primo luogo, la
decadenza della condomina dal diritto di impugnare la delibera i quanto
era decorso il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art.
1137 c.c.; in secondo luogo, sostenendo la piena legittimità delle
decisioni assunte dall'assemblea, conformi ai criteri di ripartizione
stabiliti dall'art. 9 del regolamento di condominio.
Tale norma regolamentare disponeva la ripartizione delle spese per l'uso e la manutenzione dell'ascensore "per ciascun piano in relazione al numero delle persone che abitano in ciascun appartamento".
In
pratica, secondo tale previsione regolamentare le spese per l'ascensore
dovevano gravare in misura maggiore sulle unità immobiliari con più
abitanti o comunque più frequentate.
Un criterio siffatto - osserva Tribunale
- è del tutto illegittimo in quanto contrasta con i criteri legali di
riparto delle spese di cui all'art. 1124 c.c., articolo dettato per la
ripartizione delle spese di scale ed ascensori.
Si deve applicare
dunque la regola del codice civile secondo cui la spesa è ripartita,
per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per
l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di
ciascun piano dal suolo.
Invero, una diversa ripartizione delle
spese in esame potrebbe essere ammessa solo se prevista da una norma del
regolamento di natura contrattuale o da un'apposita convenzione,
sottoscritta e/o accettata da tutti i condomini. Circostanza che però
non ricorre nel caso in esame.
"La decisione assembleare di
prevedere un carico di spesa a carico della parte attrice in
considerazione del numero di affluenza dei soggetti presso il suo
appartamento" - si legge nella sentenza in commento - "è di
fatto compromissoria del diritto del singolo condomino, appalesandosi
peraltro arbitraria, sganciata da criteri legali, quali appunto quelli
di cui all'art. 1124 c.c."
Da qui le conclusioni del Tribunale di Roma: la delibera impugnata,
in quanto adottata in violazione dei diritti dei singoli condomini,
deve considerarsi radicalmente nulla e non semplicemente annullabile,
circostanza questa che consente di superare l'altra eccezione mossa
dalla difesa del condominio circa il decorso del termine di impugnazione
ex art. 1137 c.c.
Solo
quest'ultime devono essere impugnate entro il termine perentorio di
trenta giorni previsto dall'art. 1137c.c., decorso il quale divengono
definitivamente efficaci e vincolanti per tutti i condomini. Al
contrario, le delibere nulle, come quella oggetto della sentenza in
commento - possono essere impugnate dai condomini senza limiti di tempo.
Al condominio non resta che pagare le spese di giudizio.